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Roma, 24 ottobre 2016

 

Circolare n. 178/2016

 

Oggetto: Lavoro – Jobs Act – Disposizioni correttive – D.lgvo 24.9.2016, n. 185, su G.U. n. 235 del 7.10.2016 – Circolare Ispettorato Lavoro n. 1 del 17.10.2016.

 

Il Governo ha apportato alcune correzioni ai cinque decreti legislativi attuativi del Jobs Act (legge n. 183/2014). Le nuove norme introducono, da un lato, alcuni aggiustamenti tecnici e, dall’altro lato, rafforzano il regime sanzionatorio per determinate fattispecie.

 

Si segnalano di seguito i principali aspetti del provvedimento.

 

Lavoro accessorio (art. 1, comma 1) – Come č noto, il lavoro accessorio comprende le attivitą lavorative non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo per le quali i compensi percepiti dal lavoratore nel corso di un anno civile (1 gennaio/31 dicembre) non superino la soglia di 2 mila euro per ciascun committente, elevata a 7 mila euro complessivi in caso di lavoro accessorio svolto nei confronti di pił committenti sempre durante lo stesso periodo. Il lavoro accessorio non puņ essere utilizzato nell’ambito dell’esecuzione di appalti e deve essere remunerato attraverso la consegna al lavoratore di cosiddetti voucher (o buoni lavoro) orari. La norma in esame č intervenuta sull’obbligo in capo ai committenti di comunicare preventivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro i dati del lavoratore precisando in particolare che siffatta comunicazione, nella quale ora va indicata anche la durata della prestazione, deve essere effettuata alla direzione territorialmente competente dell’Ispettorato almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. Allo stato attuale la comunicazione puņ essere effettuata solo via e-mail in attesa di sistemi alternativi (tra cui SMS). La violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva č punita con una sanzione amministrativa che va da un minimo di 400 euro ad un massimo di 2.400 euro per ciascun lavoratore interessato. Come precisato dall’Ispettorato con la circolare in esame resta comunque fermo in capo ai committenti l’obbligo di presentare la dichiarazione di inizio del lavoro accessorio all’INPS.

 

Contratti di solidarietą (art. 2, comma 1) – Sono stati modificati gli articoli 41 e 42 del d.lgvo n. 148/2015 sul riordino degli ammortizzatori sociali prevedendo la possibilitą per le aziende che hanno in corso contratti di solidarietą difensivi (cioč diretti a evitare licenziamenti attraverso riduzioni di orario e di retribuzione) di trasformarli in contratti di solidarietą espansivi (cioč finalizzati ad incentivare nuove assunzioni a tempo indeterminato con contestuale riduzione di orario e di retribuzione del personale gią in forza). In particolare la trasformazione dei contratti di solidarietą difensivi potrą riguardare esclusivamente i contratti in corso almeno dall’8 ottobre 2015 (ossia almeno 12 mesi prima della data di entrata in vigore del d.lgvo 185/2016) o quelli stipulati prima dell’1 gennaio 2016 a prescindere dalla loro durata; inoltre la trasformazione non potrą prevedere un’ulteriore riduzione di orario rispetto a quella gią prevista nel contratto di solidarietą difensivo. Ai lavoratori interessati sarą erogato dall’INPS il 50% del trattamento di integrazione salariale previsto prima della trasformazione del contratto mentre, la restante parte, sarą erogata dal datore di lavoro; d’altro canto al datore di lavoro sarą ridotta della metą la contribuzione addizionale INPS dovuta per gli stessi lavoratori pari come č noto al 9%, 12% o 15% a seconda della durata del contratto.

 

Collocamento obbligatorio (art. 5, comma 1) -  E’ stato inasprito il regime sanzionatorio per i datori di lavoro che non rispettano l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili di cui alla legge n. 68/1999 sul collocamento obbligatorio (applicabile come č noto ai datori di lavoro con oltre 15 dipendenti). In particolare, trascorsi inutilmente 60 giorni dall’insorgere dell’obbligo, scatterą in capo al datore di lavoro inadempiente una sanzione amministrativa pari a 153,20 euro al giorno per ciascun disabile non assunto (in precedenza 62,77 euro); a fronte di tale aumento č stata peraltro introdotta la possibilitą per i datori di lavoro di ottenere la riduzione della sanzione (che diventa pari a 38,30 euro) qualora ottemperino all’obbligo di assunzione tramite il cosiddetto istituto della diffida (art. 13 del D.lgvo n. 124/2004).

Inoltre č stato precisato che rientrano nel computo della quota di disabili da assumere i lavoratori gią in forza che, seppure non assunti tramite le liste di collocamento obbligatorio, abbiano una riduzione della capacitą lavorativa pari o superiore al 60%.

 

Controlli a distanza dei lavoratori (art. 5, comma 2) – A seguito dell’istituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro la norma in esame ha semplicemente modificato i riferimenti degli uffici ministeriali a cui i datori di lavoro, in mancanza di accordo con il sindacato, devono richiedere l’autorizzazione per l’installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo a distanza. E’ stato inoltre chiarito che i provvedimenti dell’Ispettorato sono definitivi e pertanto contro gli stessi non puņ essere esperito ricorso gerarchico. 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.183/2015, 176/2015, 163/2015 e 111/2015

Responsabile di Area

Allegati due

 

Lc/lc

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G.U. n. 235 del 7.10.2016

DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2016, n. 185

Disposizioni integrative e  correttive  dei  decreti  legislativi  15

giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150  e  151,  a

norma dell'articolo 1, comma 13, della legge  10  dicembre  2014,  n.

183.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

  Visto  il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  recante

«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della

normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,

della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;

  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante

«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di

ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in

attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;

  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  recante

«Disposizioni  per  la   razionalizzazione   e   la   semplificazione

dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,

in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;

  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante

«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi

per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo  1,  comma

3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;

  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  151,  recante

«Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle  procedure

e  degli  adempimenti  a  carico  di  cittadini  e  imprese  e  altre

disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in

attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;

  Visto l'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,

il quale prevede che, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in

vigore dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  10  dello  stesso

articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla

legge n. 183 del 2014, il Governo  puo'  adottare,  con  la  medesima

procedura,  disposizioni  integrative  e   correttive   dei   decreti

medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,

che,  allo  scopo  di   assicurare,   in   caso   di   disoccupazione

involontaria, tutele uniformi e legate alla storia  contributiva  dei

lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione

salariale e di favorire il  coinvolgimento  attivo  di  quanti  siano

espulsi  dal  mercato  del  lavoro  ovvero   siano   beneficiari   di

ammortizzatori sociali, semplificando le procedure  amministrative  e

riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega  il  Governo  ad

adottare, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

uno  o  piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino   della

normativa in materia di ammortizzatori sociali,  tenuto  conto  delle

peculiarita' dei diversi settori produttivi;

  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della legge n.  183

del 2014, recante il  criterio  di  delega  relativo  alla  revisione

dell'ambito di applicazione  e  delle  regole  di  funzionamento  dei

contratti di solidarieta', con particolare riferimento all'articolo 2

del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.   726,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, che, allo

scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia  di

politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale,  nonche'

di  assicurare   l'esercizio   unitario   delle   relative   funzioni

amministrative, delega  il  Governo  ad  adottare,  su  proposta  del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto,  per  i

profili di rispettiva competenza, con  il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la  pubblica

amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e

di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi  finalizzati  al  riordino

della normativa in materia di servizi per il lavoro  e  di  politiche

attive;

  Visto l'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, recante i

principi  e  criteri  direttivi  a  cui  il  Governo  deve  attenersi

nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  3,  tra  i  quali  il

criterio di cui alla lettera f) relativo alla razionalizzazione degli

enti strumentali e degli uffici del  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e  l'efficacia

dell'azione amministrativa;

  Visto l'articolo 1, comma 5, della legge n. 183 del 2014, che, allo

scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e  razionalizzazione

delle procedure di costituzione e gestione  dei  rapporti  di  lavoro

nonche' in materia di  igiene  e  sicurezza  sul  lavoro,  delega  il

Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore

della presente legge, su proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione

e  la  pubblica  amministrazione,  uno  o  piu'  decreti  legislativi

contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione  delle

procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese;

  Visto l'articolo 1, comma 6, lettera f), della  legge  n.  183  del

2014 recante il criterio di delega relativo alla revisione del regime

delle sanzioni, tenendo conto  dell'eventuale  natura  formale  della

violazione,  in  modo  da  favorire  l'immediata  eliminazione  degli

effetti  della  condotta  illecita,  nonche'   valorizzazione   degli

istituti di tipo premiale;

  Visto l'articolo 1, comma 6, lettera g), della  legge  n.  183  del

2014 recante il  criterio  di  delega  relativo  alla  previsione  di

modalita'   semplificate   per   garantire   data    certa    nonche'

l'autenticita' della manifestazione di volonta' della  lavoratrice  o

del lavoratore  in  relazione  alle  dimissioni  o  alla  risoluzione

consensuale  del  rapporto  di  lavoro,  anche  tenuto  conto   della

necessita' di assicurare la certezza della  cessazione  del  rapporto

nel caso di comportamento concludente in tal senso della  lavoratrice

o del lavoratore;

  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014, che, allo

scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del  lavoro

da parte di coloro che sono  in  cerca  di  occupazione,  nonche'  di

riordinare i contratti di lavoro vigenti  per  renderli  maggiormente

coerenti  con  le  attuali  esigenze  del  contesto  occupazionale  e

produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, delega

il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle

politiche sociali uno o piu' decreti legislativi, di cui uno  recante

un testo  organico  semplificato  delle  discipline  delle  tipologie

contrattuali e dei rapporti di lavoro, in coerenza con la regolazione

dell'Unione europea e le convenzioni internazionali;

  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h), della  legge  n.  183  del

2014, recante il criterio di delega relativo alla previsione,  tenuto

conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo  10

settembre 2003, n. 276, della possibilita' di estendere il ricorso  a

prestazioni  di  lavoro  accessorio  per  le   attivita'   lavorative

discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva

la piena tracciabilita' dei buoni lavoro acquistati;

  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l),  recante  il  criterio  di

delega volto  a  prevedere  la  razionalizzazione  e  semplificazione

dell'attivita' ispettiva, attraverso misure di  coordinamento  ovvero

attraverso  l'istituzione,  ai  sensi  dell'articolo  8  del  decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica e con le risorse umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia  unica

per le ispezioni  del  lavoro,  tramite  l'integrazione  in  un'unica

struttura dei servizi ispettivi del  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche  sociali,   dell'INPS   e   dell'Istituto   nazionale   per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL),  prevedendo

strumenti e forme di coordinamento  con  i  servizi  ispettivi  delle

aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la  protezione

ambientale;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 10 giugno 2016;

  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28

agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 luglio 2016;

  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 23 settembre 2016;

  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

 

 

                               Capo I

 

                               Art. 1

                Disposizioni integrative e correttive

               del decreto legislativo n. 81 del 2015

  1. Al decreto  legislativo  n.  81  del  2015,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al comma 4, le parole «in accordo con» sono sostituite dalle

seguenti: «sentite»;

      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

  «5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma  4,

l'attivazione dei percorsi di  apprendistato  di  alta  formazione  e

ricerca  e'  disciplinata  dalle  disposizioni  del  decreto  di  cui

all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione

regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle  loro

associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori e  le

altre istituzioni formative o di  ricerca,  senza  nuovi  o  maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.»;

    b) all'articolo 49, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

  «3. I committenti imprenditori non agricoli  o  professionisti  che

ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti,  almeno  60

minuti prima dell'inizio della prestazione, a  comunicare  alla  sede

territoriale  competente  dell'Ispettorato  nazionale   del   lavoro,

mediante sms o posta elettronica,  i  dati  anagrafici  o  il  codice

fiscale del lavoratore, indicando, altresi', il luogo,  il  giorno  e

l'ora  di  inizio  e  di  fine  della  prestazione.   I   committenti

imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso  termine

e con le stesse modalita' di cui al primo periodo, i dati  anagrafici

o il codice fiscale del  lavoratore,  il  luogo  e  la  durata  della

prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore  a tre

giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

possono essere individuate modalita' applicative  della  disposizione

di cui al primo periodo nonche' ulteriori modalita' di  comunicazione

in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In  caso  di  violazione

degli obblighi di cui  al  presente  comma  si  applica  la  sanzione

amministrativa da euro 400 ad  euro  2.400  in  relazione  a  ciascun

lavoratore per cui e' stata omessa la comunicazione. Non  si  applica

la  procedura  di  diffida  di  cui  all'articolo  13   del   decreto

legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»;

    c) all'articolo 55, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

  «2-bis. I contratti di apprendistato per  la  qualifica  e  per  il

diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del decreto

legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data di  entrata

in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati  fino

ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia  conseguito

la qualifica o il diploma professionale.».

 

 

                               Capo II

 

                               Art. 2

        Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015

  1. Al decreto legislativo  n.  148  del  2015,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 15, comma 2, sono aggiunte in  fine  le  seguenti

parole:  «fatte  salve  le  domande  per  eventi  oggettivamente  non

evitabili, per le quali si applica il termine  della  fine  del  mese

successivo a quello in cui si e' verificato l'evento.»;

    b) all'articolo 25, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2. La sospensione o la riduzione dell'orario cosi' come concordata

tra  le  parti  ha  inizio  entro  trenta  giorni   dalla   data   di

presentazione della domanda di cui al comma 1.»;

    c) all'articolo 41, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

  «3-bis. I contratti di solidarieta' di cui all'articolo  21,  comma

5, in corso da almeno dodici mesi e quelli  stipulati  prima  del 

gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di  solidarieta'

espansiva, a condizione che la riduzione complessiva  dell'orario  di

lavoro non sia superiore a  quella  gia'  concordata.  Ai  lavoratori

spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50

per cento della misura  dell'integrazione  salariale  prevista  prima

della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale

trattamento almeno sino  alla  misura  dell'integrazione  originaria.

L'integrazione a carico del datore di lavoro  non  e'  imponibile  ai

fini  previdenziali,  e  vige  la  contribuzione  figurativa  di  cui

all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo  21,  comma  5,  ultimo

periodo e la contribuzione  addizionale  di  cui  all'articolo  5  e'

ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma

1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il

solo periodo compreso tra la data di trasformazione del  contratto  e

il suo termine di scadenza e tale periodo si computa  ai  fini  degli

articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al  presente  comma

non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.»;

    d) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al comma 3, dopo le parole «e di 100  milioni  di  euro  per

l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «ed entro il limite di  spesa

di cui al comma 5, primo periodo,»;

      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

  «4-bis. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa

entro il 31 luglio  2015  riguardanti  casi  di  rilevante  interesse

strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute

occupazionali, tali  da  condizionare  le  possibilita'  di  sviluppo

economico territoriale, e il cui  piano  industriale  abbia  previsto

l'utilizzo del contratto di solidarieta', con  decreto  del  Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, puo', altresi',  essere  concessa,  su

domanda, la reiterazione della misura di cui all'articolo 6, comma 4,

del  decreto-legge    ottobre  1996,  n.   510,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  per  la  durata

stabilita dalla commissione di cui al comma 4 e, comunque, nel limite

massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio di cui al  presente  comma

e' riconosciuto entro il limite di spesa di cui  al  comma  5,  primo

periodo, e non trova applicazione il decreto del Ministro del  lavoro

e delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.»;

      3) al  comma  5,  i  primi  tre  periodi  sono  sostituiti  dai

seguenti: «Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis  il  Fondo  sociale  per

occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),

del decreto-legge n. 185 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge n. 2 del 2009 e' incrementato di 90 milioni di  euro  per

l'anno  2017  e  di  100  milioni  di  euro  per  l'anno   2018   che

costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli  anni

considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3

e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto  di  cui  al  terzo

periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti  di

cui ai commi 3 e 4-bis sono trasmessi al  Ministero  dell'economia  e

delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche

sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  e  con

il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta

giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  sono

definiti i criteri per l'applicazione dei commi  3,  4  e  4-bis  ivi

inclusa la possibilita' di rideterminazione dei benefici previsti dai

commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del complessivo limite di  spesa

di cui al primo periodo. Conseguentemente non trovano applicazione le

misure attuative relative all'utilizzo del limite di spesa di cui  al

comma 3 emanate ai sensi della disciplina vigente prima  dell'entrata

in vigore della presente disposizione.»;

    e) all'articolo 43, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione  verificatisi

nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con  qualifica  di  stagionali

dei settori produttivi del  turismo  e  degli  stabilimenti  termali,

qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del

decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia  inferiore  alla  durata

ottenuta disapplicando  il  secondo  periodo  del  comma  1  di  tale

articolo  relativamente  alle  prestazioni  di   disoccupazione,   ad

eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi

quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese,  a

condizione che la differenza nelle durate  cosi'  calcolata  non  sia

inferiore a dodici settimane. In ogni caso,  la  durata  della  NASpI

corrisposta in applicazione del primo periodo non  puo'  superare  il

limite massimo di quattro mesi.

  4-ter. Agli oneri  derivanti  dal  comma  4-bis,  valutati,  in  57

milioni di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per  l'anno

2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di  euro  per  l'anno  2016,

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.

22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e  dall'articolo  1,

comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a

18,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante  corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma

107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 78,6 milioni  di

euro per l'anno  2017,  mediante  riduzione  del  Fondo  sociale  per

occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera

a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  4-quater. Ai sensi dell'articolo  17,  comma  12,  della  legge  31

dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle  finanze  e

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche  avvalendosi

del sistema permanente di monitoraggio  e  valutazione  istituito  ai

sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  della  legge  n.  92  del  2012,

assicurano,  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a

carico  della  finanza  pubblica,  il  monitoraggio   degli   effetti

finanziari derivanti dal comma 4-bis. Nel caso in cui si verifichino,

o  siano  in  procinto  di  verificarsi  scostamenti  rispetto   alle

previsioni di spesa di cui al comma 4-ter,  agli  eventuali  maggiori

oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale

per occupazione e  formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge   28   gennaio   2009,   n.   2. E'

conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo  Fondo

nonche',  ai  fini  degli  effetti  in  termini   di   fabbisogno   e

indebitamento netto, sul fondo di cui all'articolo 6,  comma  2,  del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo  pari  al

50 per cento degli oneri indicati al comma 4-ter fino  all'esito  dei

monitoraggi annuali previsti nel primo  periodo.  In  tali  casi,  il

Ministro dell'economia e delle  finanze  riferisce  alle  Camere  con

apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge

31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze

e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti

variazioni di bilancio.»;

    f) all'articolo 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

  «6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale  e

di mobilita', anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e

le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono  disporre

nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in  misura

non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui  agli

articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche

sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza  a  tale  quota

disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico  delle

finanze regionali o delle  risorse  assegnate  alla  regione  o  alla

provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti  con  la

specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1,  comma  253,  della

legge 24 dicembre 2012, n.  228,  destinandole  preferibilmente  alle

aree di crisi  industriale  complessa  di  cui  all'articolo  27  del

decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito  con  modificazione

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano hanno facolta' di  destinare

le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica  attiva  del

lavoro. Il presente  comma  e'  efficace  anche  con  riferimento  ai

provvedimenti di assegnazione  delle  risorse  alle  regioni  e  alle

province autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati  per  gli  anni

2014, 2015 e 2016, con  esclusione  delle  risorse  gia'  oggetto  di

decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.»;

      2) al comma 11, secondo periodo, le parole «5 milioni di  euro»

sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro»;

      3) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:

  «11-bis. In deroga all'articolo 4,  comma  1,  e  all'articolo  22,

commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di  216  milioni  di

euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato  in  sede  governativa

presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  la

presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, puo'

essere concesso un ulteriore  intervento  di  integrazione  salariale

straordinaria, sino al  limite  massimo  di  12  mesi,  alle  imprese

operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta  alla

data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  ai  sensi

dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134.  Al  fine  di

essere ammessa all'ulteriore  intervento  di  integrazione  salariale

straordinaria l'impresa presenta un piano di  recupero  occupazionale

che  prevede  appositi  percorsi  di  politiche  attive  del   lavoro

concordati con  la  regione  e  finalizzati  alla  rioccupazione  dei

lavoratori, dichiarando contestualmente di  non  poter  ricorrere  al

trattamento di integrazione salariale straordinaria  ne'  secondo  le

disposizioni  del  presente  decreto  ne'  secondo  le   disposizioni

attuative dello stesso. All'onere derivante dal primo periodo, pari a

216  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,   si   provvede   mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.

22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e  dall'articolo  1,

comma 387,  lettera  b),  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208.

Entro quindici  giorni  dall'entrata   in   vigore   della   presente

disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro  e  delle

politiche  sociali  l'assegnazione  delle   risorse   necessarie   in

relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del  lavoro

e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia

e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite  tra  le

regioni in base alle richieste, entro il limite  massimo  complessivo

di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016. L'INPS provvede

al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa,  con  le  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e

senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  e

trasmette relazioni  semestrali  al  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze»;

    g) all'articolo 45, comma 1, dopo le parole «articolo 1, comma 2,

della legge 28 giugno  2012,  n.  92,»  sono  inserite  le  seguenti:

«nonche',  ai  fini  dello  svolgimento   delle   funzioni   di   cui

all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre  2015,

n. 150, l'ISFOL»;

    h) all'articolo 46, comma 1, la lettera f)  e'  sostituita  dalla

seguente: «f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, comma  1,  numeri

1) e 2), e da 13 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164;».

 

 

                              Capo III

 

                               Art. 3

        Modificazioni al decreto legislativo n. 149 del 2015

  1. Al decreto  legislativo  n.  149  del  2015  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

  «4. L'Ispettorato ha  una  sede  centrale  in  Roma  e  un  massimo

di ottanta sedi territoriali. In fase  di  avvio,  la  sede  centrale

dell'Ispettorato  e'  ubicata  presso  un  immobile  demaniale  o  un

immobile gia' in uso  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali o un immobile  dell'INPS,  dell'INAIL  o  di  altri  Istituti

previdenziali.»;

    b)  all'articolo  2,  comma  2,  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

      1) alla lettera a), dopo le parole  «sulla  base  di  direttive

emanate dal Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,»  sono

inserite le seguenti: «contenenti anche specifiche linee di indirizzo

per la vigilanza sul corretto utilizzo delle  prestazioni  di  lavoro

accessorio,»;

      2) alla lettera e), dopo le parole  «al  contrasto  del  lavoro

sommerso e irregolare» sono inserite le seguenti «, anche  attraverso

l'uso non corretto dei tirocini,».

 

                               Art. 4

                Disposizioni integrative e correttive

               del decreto legislativo n. 150 del 2015

  1. Al decreto legislativo  n.  150  del  2015,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 1, comma 2, la lettera  e)  e'  sostituita  dalla

seguente: «e) le Agenzie per il lavoro  di  cui  all'articolo  4  del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati

allo  svolgimento  delle  attivita'  di  intermediazione   ai   sensi

dell'articolo  6  del  medesimo  decreto  legislativo  e  i  soggetti

accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12;»;

    b) all'articolo 3, comma 3, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla

seguente:

  «a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua  ai  fini

di cui all'articolo 25;».

    c) all'articolo 4, comma 9, il quarto periodo e'  sostituito  dal

seguente: «Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL  continua  ad

applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato  dall'ente  di

provenienza.»;

    d) all'articolo 5, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

  «4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi  a  valere

sul  Fondo  di  rotazione  di  cui  all'articolo  9,  comma  5,   del

decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della

data di entrata in vigore della presente  disposizione.  Con  decreto

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con

il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  sono  individuate  le

risorse da disimpegnare a seguito della  verifica  di  cui  al  primo

periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una

gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo

di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative  del

Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  il  quale  dispone

delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata  delegando

l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.»;

    e)  all'articolo  9,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

      1) alla lettera a), le parole «dei servizi per il lavoro»  sono

sostituite dalle seguenti: «dei servizi e delle  misure  di  politica

attiva del lavoro di cui all'articolo 18»;

      2) dopo la lettera q), e' aggiunta la seguente:

  «q-bis) svolgimento delle attivita' gia' in capo al  Ministero  del

lavoro  e  delle  politiche  sociali  in  materia  di  promozione   e

coordinamento  dei  programmi  formativi   destinati   alle   persone

disoccupate,  ai  fini  della   qualificazione   e   riqualificazione

professionale,   dell'autoimpiego   e   dell'immediato    inserimento

lavorativo, nel rispetto  delle  competenze  delle  regioni  e  delle

province autonome di Trento e di Bolzano.»;

    f) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

  «3-bis. Con  effetto  dal    dicembre  2016,  l'Istituto  per  lo

sviluppo della formazione professionale  dei  lavoratori,  costituito

con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973,  n.  478,

assume la denominazione di Istituto  nazionale  per  l'analisi  delle

politiche  pubbliche  (INAPP)  e   conseguentemente   ogni   richiamo

all'Istituto per  lo  sviluppo  della  formazione  professionale  dei

lavoratori e all'ISFOL contenuto in  disposizioni  normative  vigenti

deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per

l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.»;

    g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al comma 1, dopo le parole «il Ministero del lavoro e  delle

politiche  sociali,»  sono  inserite  le  seguenti:   «il   Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,»;

      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

  «2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del  lavoro

affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali gia'

nella disponibilita' delle  regioni  e  delle  province  autonome  di

Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di  specifiche

convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  i

dati contenuti nella banca  dati  reddituale,  con  riferimento  alle

dichiarazioni  dei  redditi  con  modello  730  o  modello  unico  PF

presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770

semplificato e alle certificazioni uniche  presentate  dai  sostituti

d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati  catastali

e di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del

Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,

contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale

delle anagrafi degli studenti  di  cui  all'articolo  3  del  decreto

legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale  degli

studenti  universitari  e  dei  laureati  delle  universita'  di  cui

all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  9  maggio  2003,   n.   105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.»;

    h)  all'articolo  14,  comma  4,  sono  apportate   le   seguenti

modificazioni:

      1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

  «d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;»;

      2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

  «e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;»;

    i) all'articolo 19, il comma 1, e' sostituito dal seguente:

  «1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi  di  impiego  che

dichiarano, in forma  telematica,  al  sistema  informativo  unitario

delle politiche  del  lavoro  di  cui  all'articolo  13,  la  propria

immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'  lavorativa  e

alla  partecipazione  alle  misure  di  politica  attiva  del  lavoro

concordate con il centro per l'impiego»;

    l) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1)  al  comma  1,  le  parole  «delle  politiche  attive»  sono

sostituite dalle seguenti: «delle politiche del lavoro»;

      2) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1.1) alla lettera  c)  sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti

parole: «e all'articolo 26»;

        1.2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente:

  «d) in caso di mancata accettazione,  in  assenza  di  giustificato

motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la

decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.»;

    m) all'articolo 23, comma 5, la lettera d), e'  sostituita  dalla

seguente:

  «d) l'assunzione dell'onere del soggetto  di  cui  al  comma  1  di

accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25;»;

    n) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) nella rubrica, le parole «e di alta  formazione  e  ricerca»

sono soppresse;

      2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai

sensi degli articoli  41,  comma  3,  e  43,  comma  1,  del  decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo sperimentale per gli anni

2015 e 2016, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera  a),

della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di  euro

per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da  destinare

al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per

la qualifica e il diploma professionale,  il  diploma  di  istruzione

secondaria superiore e il  certificato  di  specializzazione  tecnica

superiore e dei  percorsi  formativi  rivolti  all'alternanza  scuola

lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge  n.

183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.».

  2.  L'importo  di  cui  all'articolo  33,  comma  1,  del   decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e' incrementato di  30  milioni

di euro per l'anno 2016.  Alla  copertura  dell'onere  derivante  dal

presente  comma  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  16,  comma  7,  del

decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.   22,   come   incrementata

dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015  e

dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015,

n. 208.

  3. All'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

il secondo periodo e' sostituto dal  seguente:  «La  vigilanza  sulla

gestione dei fondi e' esercitata dall'ANPAL,  istituita  dal  decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti  al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche  ai  fini  della

revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel  caso

in   cui   vengano   meno   le    condizioni    per    il    rilascio

dell'autorizzazione.».

 

 

                               Capo IV

 

                               Art. 5

                Disposizioni integrative e correttive

               del decreto legislativo n. 151 del 2015

  1. Alla legge 12 marzo 1999, n.  68,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) all'articolo  4,  comma  3-bis,  le  parole  «riduzione  della

capacita' lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle

seguenti: «riduzione della capacita' lavorativa pari o  superiore  al

60 per cento»;

    b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire  100.000»

sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte  la

misura del  contributo  esonerativo  di  cui  all'articolo  5,  comma

3-bis.»;

      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

  «4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione  la

procedura di diffida di cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo

23 aprile 2004,  n.  124,  e  successive  modificazioni.  La  diffida

prevede,  in  relazione  alla  quota  d'obbligo   non   coperta,   la

presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione  o

la  stipulazione  del  contratto  di  lavoro  con  la   persona   con

disabilita' avviata dagli uffici.»;

      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

  «5. Gli importi delle sanzioni amministrative di  cui  al  comma  1

sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro  e

delle politiche sociali.».

  2. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n.  300  il

terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «In  mancanza  di  accordo,

gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo  possono  essere

installati   previa   autorizzazione    delle    sede    territoriale

dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso  di

imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di

piu'  sedi  territoriali,  della   sede   centrale   dell'Ispettorato

nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al  terzo  periodo  sono

definitivi.».

  3. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 151  del  2015,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:

  «8-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  si

applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30

marzo 2001, n. 165.»;

    b) al comma 4, dopo le parole  «delle  organizzazioni  sindacali»

sono inserite le seguenti: «, dei consulenti del lavoro,  delle  sedi

territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro».

 

 

                               Capo V

 

                               Art. 6

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Vercelli, addi' 24 settembre 2016

 

                             MATTARELLA

 

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei

                                ministri

 

                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle

                                politiche sociali

 

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e

                                delle finanze

 

                                Madia,      Ministro      per      la

                                semplificazione   e    la    pubblica

                                amministrazione

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando