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Roma, 24 ottobre 2016
Circolare n. 178/2016
Oggetto: Lavoro Jobs Act Disposizioni correttive D.lgvo
24.9.2016,
n. 185, su G.U. n. 235 del 7.10.2016 Circolare Ispettorato Lavoro n. 1 del
17.10.2016.
Il Governo
ha apportato alcune correzioni ai cinque decreti legislativi attuativi del Jobs Act (legge n. 183/2014). Le nuove
norme introducono, da un lato, alcuni aggiustamenti tecnici e, dallaltro lato,
rafforzano il regime sanzionatorio per determinate fattispecie.
Si
segnalano di seguito i principali aspetti del provvedimento.
Lavoro accessorio (art. 1, comma 1) Come č noto, il
lavoro accessorio comprende le attivitą lavorative non riconducibili a
tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo per le quali i
compensi percepiti dal lavoratore nel corso di un anno civile (1 gennaio/31
dicembre) non superino la soglia di 2 mila euro per ciascun committente, elevata
a 7 mila euro complessivi in caso di lavoro accessorio svolto nei confronti di
pił committenti sempre durante lo stesso periodo. Il lavoro accessorio non puņ
essere utilizzato nellambito dellesecuzione di appalti e deve essere
remunerato attraverso la consegna al lavoratore di cosiddetti voucher (o buoni lavoro) orari. La norma
in esame č intervenuta sullobbligo in capo ai committenti di comunicare
preventivamente allIspettorato Nazionale del Lavoro i dati del lavoratore precisando
in particolare che siffatta comunicazione, nella quale ora va indicata anche la
durata della prestazione, deve essere effettuata alla direzione territorialmente
competente dellIspettorato almeno unora prima dellinizio della prestazione.
Allo stato attuale la comunicazione puņ essere effettuata solo via e-mail in
attesa di sistemi alternativi (tra cui SMS). La violazione dellobbligo di
comunicazione preventiva č punita con una sanzione amministrativa che va da un
minimo di 400 euro ad un massimo di 2.400 euro per ciascun lavoratore
interessato. Come precisato dallIspettorato con la circolare in esame resta
comunque fermo in capo ai committenti lobbligo di presentare la dichiarazione
di inizio del lavoro accessorio allINPS.
Contratti di solidarietą (art. 2, comma 1) Sono stati
modificati gli articoli 41 e 42 del d.lgvo n. 148/2015 sul riordino degli
ammortizzatori sociali prevedendo la possibilitą per le aziende che hanno in
corso contratti di solidarietą difensivi
(cioč diretti a evitare licenziamenti attraverso riduzioni di orario e di
retribuzione) di trasformarli in contratti
di solidarietą espansivi (cioč finalizzati ad incentivare nuove assunzioni
a tempo indeterminato con contestuale riduzione di orario e di retribuzione del
personale gią in forza). In particolare la trasformazione dei contratti di
solidarietą difensivi potrą riguardare esclusivamente i contratti in corso almeno
dall8 ottobre 2015 (ossia almeno 12 mesi prima della data di entrata in vigore
del d.lgvo 185/2016) o quelli stipulati prima dell1 gennaio 2016 a prescindere
dalla loro durata; inoltre la trasformazione non potrą prevedere unulteriore
riduzione di orario rispetto a quella gią prevista nel contratto di solidarietą
difensivo. Ai lavoratori interessati sarą erogato dallINPS il 50% del
trattamento di integrazione salariale previsto prima della trasformazione del
contratto mentre, la restante parte, sarą erogata dal datore di lavoro; daltro
canto al datore di lavoro sarą ridotta della metą la contribuzione addizionale INPS
dovuta per gli stessi lavoratori pari come č noto al 9%, 12% o 15% a seconda della
durata del contratto.
Collocamento obbligatorio (art. 5, comma 1) -
E stato inasprito il regime sanzionatorio
per i datori di lavoro che non rispettano lobbligo di assunzione di lavoratori
disabili di cui alla legge n. 68/1999 sul collocamento obbligatorio (applicabile
come č noto ai datori di lavoro con oltre 15 dipendenti).
In particolare, trascorsi inutilmente 60 giorni dallinsorgere dellobbligo, scatterą
in capo al datore di lavoro inadempiente una sanzione amministrativa pari a
153,20 euro al giorno per ciascun disabile non assunto (in precedenza 62,77
euro); a fronte di tale aumento č stata peraltro introdotta la possibilitą per
i datori di lavoro di ottenere la riduzione della sanzione (che diventa pari a
38,30 euro) qualora ottemperino allobbligo di assunzione tramite il cosiddetto
istituto della diffida (art. 13 del
D.lgvo n. 124/2004).
Inoltre
č stato precisato che rientrano nel computo della quota di disabili da assumere
i lavoratori gią in forza che, seppure non assunti tramite le liste di
collocamento obbligatorio, abbiano una riduzione della capacitą lavorativa pari
o superiore al 60%.
Controlli a distanza dei lavoratori (art. 5,
comma 2) A
seguito dellistituzione dellIspettorato Nazionale del Lavoro la norma in
esame ha semplicemente modificato i riferimenti degli uffici ministeriali a cui
i datori di lavoro, in mancanza di accordo con il sindacato, devono richiedere
lautorizzazione per linstallazione di impianti audiovisivi e di altri
strumenti di controllo a distanza. E stato inoltre chiarito che i
provvedimenti dellIspettorato sono definitivi e pertanto contro gli stessi non
puņ essere esperito ricorso gerarchico.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.183/2015, 176/2015, 163/2015 e 111/2015
|
Responsabile di Area |
Allegati due |
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Lc/lc |
© CONFETRA La riproduzione totale
o parziale č consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n. 235 del 7.10.2016
DECRETO LEGISLATIVO 24
settembre 2016, n. 185
Disposizioni integrative
e correttive dei
decreti legislativi 15
giugno 2015, n. 81 e 14
settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a
norma dell'articolo 1, comma
13, della legge 10 dicembre
2014, n.
183.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76,
87 e 117 della Costituzione;
Visto il
decreto legislativo 15
giugno 2015, n.
81 recante
«Disciplina organica
dei contratti di
lavoro e revisione
della
normativa in tema di mansioni, a
norma dell'articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto
legislativo 14 settembre 2015, n.
148, recante
«Disposizioni per il
riordino della normativa
in materia di
ammortizzatori
sociali in costanza
di rapporto di
lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto
legislativo 14 settembre 2015, n.
149, recante
«Disposizioni per la
razionalizzazione e la
semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione
sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto
legislativo 14 settembre 2015, n.
150, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi
per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1,
comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto il decreto
legislativo 14 settembre 2015, n.
151, recante
«Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure
e degli adempimenti
a carico di
cittadini e imprese
e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunita', in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;
Visto l'articolo 1,
comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
il quale prevede che, entro dodici mesi dalla
data di entrata
in
vigore dei decreti legislativi
di cui al
comma 10 dello
stesso
articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla
legge n. 183 del 2014, il Governo puo'
adottare, con la
medesima
procedura,
disposizioni integrative e
correttive dei decreti
medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo
emerse;
Visto l'articolo 1,
comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n.
183,
che, allo scopo
di assicurare, in
caso di disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva
dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di
integrazione
salariale e di favorire il
coinvolgimento attivo di quanti siano
espulsi dal mercato
del lavoro ovvero
siano beneficiari di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il
Governo ad
adottare, su proposta del
Ministro del lavoro
e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
uno o piu'
decreti legislativi finalizzati
al riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto
conto delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi;
Visto l'articolo 1,
comma 2, lettera a), n. 8), della legge n.
183
del 2014, recante il
criterio di delega
relativo alla revisione
dell'ambito di applicazione
e delle regole
di funzionamento dei
contratti di solidarieta', con particolare riferimento
all'articolo 2
del decreto-legge 30
ottobre 1984, n.
726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'articolo 1,
comma 3, della legge n. 183 del 2014, che, allo
scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in
materia di
politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonche'
di assicurare l'esercizio
unitario delle relative
funzioni
amministrative, delega
il Governo ad
adottare, su proposta
del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto, per i
profili di rispettiva competenza, con il
Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e
di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi finalizzati
al riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e
di politiche
attive;
Visto l'articolo 1,
comma 4, della legge n. 183 del 2014, recante i
principi e criteri
direttivi a cui
il Governo deve
attenersi
nell'esercizio della delega di
cui al comma
3, tra i
quali il
criterio di cui alla lettera f) relativo alla razionalizzazione
degli
enti strumentali e degli uffici del Ministero
del lavoro e delle
politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa;
Visto l'articolo 1,
comma 5, della legge n. 183 del 2014, che, allo
scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione
delle procedure di costituzione e gestione dei
rapporti di lavoro
nonche' in materia di
igiene e sicurezza
sul lavoro, delega
il
Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore
della presente legge, su proposta del Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
semplificazione
e la pubblica
amministrazione, uno o
piu' decreti legislativi
contenenti disposizioni di semplificazione e
razionalizzazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
Visto l'articolo 1,
comma 6, lettera f), della legge n.
183 del
2014 recante il criterio di delega relativo alla revisione del
regime
delle sanzioni, tenendo conto
dell'eventuale natura formale
della
violazione, in modo
da favorire l'immediata
eliminazione degli
effetti della condotta
illecita, nonche' valorizzazione degli
istituti di tipo premiale;
Visto l'articolo 1,
comma 6, lettera g), della legge n.
183 del
2014 recante il
criterio di delega
relativo alla previsione
di
modalita'
semplificate per garantire
data certa nonche'
l'autenticita' della manifestazione di volonta' della lavoratrice
o
del lavoratore in relazione
alle dimissioni o
alla risoluzione
consensuale del rapporto
di lavoro, anche
tenuto conto della
necessita' di assicurare la certezza della cessazione
del rapporto
nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice
o del lavoratore;
Visto l'articolo 1,
comma 7, della legge n. 183 del 2014, che, allo
scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo
del lavoro
da parte di coloro che sono
in cerca di
occupazione, nonche' di
riordinare i contratti di lavoro vigenti per
renderli maggiormente
coerenti con le
attuali esigenze del
contesto occupazionale e
produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva,
delega
il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e
delle
politiche sociali uno o piu' decreti legislativi, di cui
uno recante
un testo organico semplificato
delle discipline delle tipologie
contrattuali e dei rapporti di lavoro, in coerenza con la
regolazione
dell'Unione europea e le convenzioni internazionali;
Visto l'articolo 1,
comma 7, lettera h), della legge n.
183 del
2014, recante il criterio di delega relativo alla previsione, tenuto
conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto
legislativo 10
settembre 2003, n. 276, della possibilita' di estendere il
ricorso a
prestazioni di lavoro
accessorio per le
attivita' lavorative
discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta
salva
la piena tracciabilita' dei buoni lavoro acquistati;
Visto l'articolo 1,
comma 7, lettera l), recante il
criterio di
delega volto a prevedere
la razionalizzazione e
semplificazione
dell'attivita' ispettiva, attraverso misure di coordinamento
ovvero
attraverso
l'istituzione, ai sensi
dell'articolo 8 del
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori
oneri a
carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali
e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una
Agenzia unica
per le ispezioni del lavoro,
tramite l'integrazione in
un'unica
struttura dei servizi ispettivi del Ministero
del lavoro e
delle
politiche sociali, dell'INPS
e dell'Istituto nazionale
per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
prevedendo
strumenti e forme di coordinamento con
i servizi ispettivi
delle
aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione
ambientale;
Vista la
preliminare deliberazione del
Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2016;
Vista l'intesa sancita
in sede
di Conferenza permanente
per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e
di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 luglio 2016;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni della Camera
dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei ministri,
adottata nella
riunione del 23 settembre 2016;
Sulla proposta del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze
e il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Capo I
Art. 1
Disposizioni integrative e
correttive
del decreto legislativo n. 81
del 2015
1. Al decreto legislativo
n. 81 del
2015, sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le
parole «in accordo con» sono sostituite dalle
seguenti: «sentite»;
2) il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
«5. In assenza delle
regolamentazioni regionali di cui al comma
4,
l'attivazione dei percorsi di
apprendistato di alta
formazione e
ricerca e' disciplinata
dalle disposizioni del
decreto di cui
all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla
regolamentazione
regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o
dalle loro
associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori
e le
altre istituzioni formative o di
ricerca, senza nuovi
o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) all'articolo 49, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I committenti
imprenditori non agricoli o professionisti che
ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno
60
minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare
alla sede
territoriale competente dell'Ispettorato nazionale
del lavoro,
mediante sms o posta elettronica, i
dati anagrafici o il codice
fiscale del lavoratore, indicando, altresi', il luogo, il
giorno e
l'ora di inizio
e di fine
della prestazione. I committenti
imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello
stesso termine
e con le stesse modalita' di cui al primo periodo, i dati anagrafici
o il codice fiscale del
lavoratore, il luogo
e la durata
della
prestazione con riferimento ad un arco temporale non
superiore a tre
giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
possono essere individuate modalita' applicative della
disposizione
di cui al primo periodo nonche' ulteriori modalita' di comunicazione
in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso
di violazione
degli obblighi di cui
al presente comma
si applica la
sanzione
amministrativa da euro 400 ad
euro 2.400 in
relazione a ciascun
lavoratore per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si
applica
la procedura di
diffida di cui
all'articolo 13 del
decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»;
c) all'articolo 55,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. I contratti di
apprendistato per la qualifica e
per il
diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del
decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data
di entrata
in vigore della presente disposizione, possono essere
prorogati fino
ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito
la qualifica o il diploma professionale.».
Capo II
Art. 2
Modificazioni al decreto legislativo n.
148 del 2015
1. Al decreto
legislativo n. 148
del 2015, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15,
comma 2, sono aggiunte in fine le
seguenti
parole: «fatte salve
le domande per
eventi oggettivamente non
evitabili, per le quali si applica il termine della fine del
mese
successivo a quello in cui si e' verificato l'evento.»;
b) all'articolo 25, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La sospensione o la
riduzione dell'orario cosi' come concordata
tra le parti
ha inizio entro
trenta giorni dalla
data di
presentazione della domanda di cui al comma 1.»;
c) all'articolo 41,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I contratti di
solidarieta' di cui all'articolo
21, comma
5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati
prima del 1°
gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarieta'
espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario
di
lavoro non sia superiore a
quella gia' concordata.
Ai lavoratori
spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari
al 50
per cento della misura
dell'integrazione salariale prevista
prima
della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra
tale
trattamento almeno sino
alla misura dell'integrazione originaria.
L'integrazione a carico del datore di lavoro non
e' imponibile ai
fini previdenziali, e
vige la contribuzione
figurativa di cui
all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21,
comma 5, ultimo
periodo e la contribuzione
addizionale di cui
all'articolo 5 e'
ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al
comma
1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano
per il
solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto
e
il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai
fini degli
articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente
comma
non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.»;
d) all'articolo 42,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, dopo
le parole «e di 100 milioni di
euro per
l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «ed entro il limite
di spesa
di cui al comma 5, primo periodo,»;
2) dopo il comma 4,
e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli accordi
conclusi e sottoscritti in sede governativa
entro il 31 luglio
2015 riguardanti casi
di rilevante interesse
strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli
ricadute
occupazionali, tali
da condizionare le
possibilita' di sviluppo
economico territoriale, e il cui
piano industriale abbia
previsto
l'utilizzo del contratto di solidarieta', con decreto
del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo', altresi', essere
concessa, su
domanda, la reiterazione della misura di cui all'articolo 6,
comma 4,
del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n.
510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per
la durata
stabilita dalla commissione di cui al comma 4 e, comunque, nel
limite
massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio di cui al presente
comma
e' riconosciuto entro il limite di spesa di cui al
comma 5, primo
periodo, e non trova applicazione il decreto del Ministro
del lavoro
e delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.»;
3) al comma
5, i primi
tre periodi sono
sostituiti dai
seguenti: «Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il
Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a),
del decreto-legge n. 185 del
2008, convertito, con
modificazioni,
dalla legge n. 2 del 2009 e' incrementato di 90 milioni di euro
per
l'anno 2017 e
di 100 milioni
di euro per
l'anno 2018 che
costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno
degli anni
considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai
commi 3
e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di
cui al terzo
periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i
decreti di
cui ai commi 3 e 4-bis sono trasmessi al Ministero
dell'economia e
delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta
giorni dall'entrata
in vigore della
presente disposizione, sono
definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3,
4 e 4-bis
ivi
inclusa la possibilita' di rideterminazione dei benefici
previsti dai
commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del complessivo limite
di spesa
di cui al primo periodo. Conseguentemente non trovano
applicazione le
misure attuative relative all'utilizzo del limite di spesa di
cui al
comma 3 emanate ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata
in vigore della presente disposizione.»;
e) all'articolo 43,
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Con riferimento
agli eventi di disoccupazione
verificatisi
nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica
di stagionali
dei settori produttivi del
turismo e degli
stabilimenti termali,
qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo
5 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore
alla durata
ottenuta disapplicando
il secondo periodo
del comma 1
di tale
articolo
relativamente alle prestazioni
di disoccupazione, ad
eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli
ultimi
quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un
mese, a
condizione che la differenza nelle durate cosi'
calcolata non sia
inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la
durata della NASpI
corrisposta in applicazione del primo periodo non puo'
superare il
limite massimo di quattro mesi.
4-ter. Agli oneri derivanti
dal comma 4-bis,
valutati, in 57
milioni di euro per l'anno 2016 e in 78,6 milioni di euro
per l'anno
2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro
per l'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n.
22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo
1,
comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
quanto a
18,9 milioni di
euro per l'anno
2016, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma
107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 78,6
milioni di
euro per l'anno
2017, mediante riduzione
del Fondo sociale
per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera
a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n.
185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4-quater. Ai sensi
dell'articolo 17, comma
12, della legge
31
dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze
e
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi
del sistema permanente di monitoraggio e
valutazione istituito ai
sensi dell'articolo 1,
comma 2, della
legge n. 92
del 2012,
assicurano, con le
risorse umane, strumentali
e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica, il monitoraggio
degli effetti
finanziari derivanti dal comma 4-bis. Nel caso in cui si
verifichino,
o siano in
procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle
previsioni di spesa di cui al comma 4-ter, agli
eventuali maggiori
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale
per occupazione e
formazione, di cui
all'articolo 18, comma
1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito,
con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio
2009, n. 2. E'
conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul
medesimo Fondo
nonche', ai fini
degli effetti in
termini di fabbisogno
e
indebitamento netto, sul fondo di cui all'articolo 6, comma
2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari
al
50 per cento degli oneri indicati al comma 4-ter fino all'esito
dei
monitoraggi annuali previsti nel primo periodo.
In tali casi,
il
Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce alle
Camere con
apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
legge
31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle
finanze
e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti,
le occorrenti
variazioni di bilancio.»;
f) all'articolo 44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 6
e' inserito il seguente:
«6-bis. Con riferimento
ai trattamenti di integrazione salariale
e
di mobilita', anche in deroga alla legislazione vigente, le
regioni e
le province autonome
di Trento e
di Bolzano possono
disporre
nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite
in misura
non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di
cui agli
articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a
tale quota
disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a
carico delle
finanze regionali o delle
risorse assegnate alla
regione o alla
provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi
coerenti con la
specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma
253, della
legge 24 dicembre 2012, n.
228, destinandole preferibilmente alle
aree di crisi
industriale complessa di
cui all'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con
modificazione
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni
e le
province autonome di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare
le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva
del
lavoro. Il presente
comma e' efficace
anche con riferimento
ai
provvedimenti di assegnazione
delle risorse alle
regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per
gli anni
2014, 2015 e 2016, con
esclusione delle risorse
gia' oggetto di
decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.»;
2) al comma 11,
secondo periodo, le parole «5 milioni di
euro»
sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni di euro»;
3) dopo il comma 11
e' aggiunto il seguente:
«11-bis. In deroga
all'articolo 4, comma 1,
e all'articolo 22,
commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216
milioni di
euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in
sede governativa
presso il Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali con la
presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione,
puo'
essere concesso un ulteriore
intervento di integrazione
salariale
straordinaria, sino al
limite massimo di
12 mesi, alle
imprese
operanti in un'area di crisi industriale complessa
riconosciuta alla
data di entrata in vigore
della presente disposizione
ai sensi
dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al
fine di
essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione
salariale
straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero
occupazionale
che prevede appositi
percorsi di politiche
attive del lavoro
concordati con la regione
e finalizzati alla
rioccupazione dei
lavoratori, dichiarando contestualmente di non
poter ricorrere al
trattamento di integrazione salariale straordinaria ne'
secondo le
disposizioni del presente
decreto ne' secondo
le disposizioni
attuative dello stesso. All'onere derivante dal primo periodo,
pari a
216 milioni di
euro per l'anno
2016, si provvede
mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n.
22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo
1,
comma 387, lettera b),
della legge 28
dicembre 2015, n.
208.
Entro quindici
giorni dall'entrata in
vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e
delle
politiche sociali l'assegnazione delle
risorse necessarie in
relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro
del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente
ripartite tra le
regioni in base alle richieste, entro il limite massimo
complessivo
di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016. L'INPS
provvede
al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, con le
risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e
senza nuovi o maggiori
oneri a carico
della finanza pubblica
e
trasmette relazioni
semestrali al Ministero
del lavoro e
delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze»;
g) all'articolo 45,
comma 1, dopo le parole «articolo 1, comma 2,
della legge 28 giugno
2012, n. 92,»
sono inserite le
seguenti:
«nonche', ai fini
dello svolgimento delle
funzioni di cui
all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14
settembre 2015,
n. 150, l'ISFOL»;
h) all'articolo 46,
comma 1, la lettera f) e' sostituita
dalla
seguente: «f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, comma 1,
numeri
1) e 2), e da 13 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164;».
Capo III
Art. 3
Modificazioni al decreto legislativo n.
149 del 2015
1. Al decreto legislativo
n. 149 del
2015 sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'Ispettorato
ha una
sede centrale in
Roma e un
massimo
di ottanta sedi territoriali. In fase di
avvio, la sede
centrale
dell'Ispettorato e' ubicata
presso un immobile
demaniale o un
immobile gia' in uso
al Ministero del
lavoro e delle
politiche
sociali o un immobile
dell'INPS, dell'INAIL o
di altri Istituti
previdenziali.»;
b) all'articolo
2, comma 2,
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
1) alla lettera a),
dopo le parole «sulla base
di direttive
emanate dal Ministro del lavoro
e delle politiche
sociali,» sono
inserite le seguenti: «contenenti anche specifiche linee di
indirizzo
per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni
di lavoro
accessorio,»;
2) alla lettera e),
dopo le parole «al contrasto
del lavoro
sommerso e irregolare» sono inserite le seguenti «, anche attraverso
l'uso non corretto dei tirocini,».
Art. 4
Disposizioni integrative e
correttive
del decreto legislativo n. 150
del 2015
1. Al decreto
legislativo n. 150 del 2015,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1,
comma 2, la lettera e) e'
sostituita dalla
seguente: «e) le Agenzie per il lavoro di
cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati
allo svolgimento delle
attivita' di intermediazione ai
sensi
dell'articolo 6 del
medesimo decreto legislativo
e i soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo
12;»;
b) all'articolo 3,
comma 3, la lettera a) e'
sostituita dalla
seguente:
«a) definizione del
concetto di offerta di lavoro congrua
ai fini
di cui all'articolo 25;».
c) all'articolo 4,
comma 9, il quarto periodo e'
sostituito dal
seguente: «Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua
ad
applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente
di
provenienza.»;
d) all'articolo 5,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. L'ANPAL effettua
la verifica dei residui passivi a valere
sul Fondo di
rotazione di cui
all'articolo 9, comma
5, del
decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima
della
data di entrata in vigore della presente disposizione.
Con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con
il Ministero dell'economia
e delle finanze,
sono individuate le
risorse da disimpegnare a seguito della verifica
di cui al primo
periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce
in una
gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso
fondo
di rotazione per essere destinate al finanziamento di
iniziative del
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il
quale dispone
delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando
l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.»;
e) all'articolo
9, comma 1,
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
1) alla lettera a),
le parole «dei servizi per il lavoro»
sono
sostituite dalle seguenti: «dei servizi e delle misure
di politica
attiva del lavoro di cui all'articolo 18»;
2) dopo la lettera
q), e' aggiunta la seguente:
«q-bis) svolgimento
delle attivita' gia' in capo al
Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali in
materia di promozione
e
coordinamento dei programmi
formativi destinati alle
persone
disoccupate, ai fini
della qualificazione e
riqualificazione
professionale,
dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento
lavorativo, nel rispetto
delle competenze delle
regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.»;
f) all'articolo 10,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Con effetto
dal 1° dicembre
2016, l'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori, costituito
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.
478,
assume la denominazione di Istituto nazionale
per l'analisi delle
politiche pubbliche (INAPP)
e conseguentemente ogni
richiamo
all'Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale
dei
lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni
normative vigenti
deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto
nazionale per
l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.»;
g) all'articolo 13
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo
le parole «il Ministero del lavoro e
delle
politiche sociali,» sono
inserite le seguenti:
«il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,»;
2) dopo il comma 2,
e' inserito il seguente:
«2-bis. Al sistema
informativo unitario delle politiche del
lavoro
affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali
gia'
nella disponibilita' delle
regioni e delle
province autonome di
Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche
convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, i
dati contenuti nella banca
dati reddituale, con
riferimento alle
dichiarazioni dei redditi
con modello 730
o modello unico
PF
presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con
modello 770
semplificato e alle certificazioni uniche presentate
dai sostituti
d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali
e di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche
dati del
Ministero
dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca,
contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema
nazionale
delle anagrafi degli studenti
di cui all'articolo
3 del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe
nazionale degli
studenti
universitari e dei
laureati delle universita'
di cui
all'articolo 1-bis del
decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.
170.»;
h) all'articolo
14, comma 4,
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
1) dopo la lettera
d) e' inserita la seguente:
«d-bis) il Presidente
dell'Istat o un suo delegato;»;
2) la lettera e) e'
sostituita dalla seguente:
«e) il Presidente
dell'ISFOL o un suo delegato;»;
i) all'articolo 19, il
comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Sono considerati
disoccupati i soggetti privi di impiego
che
dichiarano, in forma
telematica, al sistema
informativo unitario
delle politiche del lavoro
di cui all'articolo
13, la propria
immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa
e
alla partecipazione alle
misure di politica
attiva del lavoro
concordate con il centro per l'impiego»;
l) all'articolo 21,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al
comma 1, le
parole «delle politiche
attive» sono
sostituite dalle seguenti: «delle politiche del lavoro»;
2) al comma 7, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1.1) alla
lettera c) sono
aggiunte in fine
le seguenti
parole: «e all'articolo 26»;
1.2) la lettera
d), e' sostituita dalla seguente:
«d) in caso di mancata
accettazione, in assenza
di giustificato
motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo
25, la
decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.»;
m) all'articolo 23,
comma 5, la lettera d), e'
sostituita dalla
seguente:
«d) l'assunzione
dell'onere del soggetto di cui
al comma 1 di
accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo
25;»;
n) all'articolo 32,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, le
parole «e di alta formazione e
ricerca»
sono soppresse;
2) al comma 3, il
primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai
sensi degli articoli
41, comma 3,
e 43, comma
1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo sperimentale per gli
anni
2015 e 2016, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4,
lettera a),
della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni
di euro
per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare
al finanziamento dei percorsi formativi rivolti
all'apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione
secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica
superiore e dei
percorsi formativi rivolti
all'alternanza scuola
lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della
legge n.
183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.».
2. L'importo
di cui all'articolo
33, comma 1,
del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e' incrementato di 30
milioni
di euro per l'anno 2016.
Alla copertura dell'onere
derivante dal
presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16,
comma 7, del
decreto legislativo 4
marzo 2015, n.
22, come incrementata
dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del
2015 e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre
2015,
n. 208.
3. All'articolo 118,
comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
il secondo periodo e' sostituto dal seguente:
«La vigilanza sulla
gestione dei fondi e' esercitata dall'ANPAL, istituita
dal decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli
esiti al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai
fini della
revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi
nel caso
in cui
vengano meno le
condizioni per il
rilascio
dell'autorizzazione.».
Capo IV
Art. 5
Disposizioni integrative e
correttive
del decreto legislativo n. 151
del 2015
1. Alla legge 12 marzo
1999, n. 68, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4,
comma 3-bis, le
parole «riduzione della
capacita' lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite
dalle
seguenti: «riduzione della capacita' lavorativa pari o superiore
al
60 per cento»;
b) all'articolo 15
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le
parole da «di una somma pari a lire
100.000»
sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque
volte la
misura del
contributo esonerativo di
cui all'articolo 5,
comma
3-bis.»;
2) dopo il comma 4,
e' inserito il seguente:
«4-bis. Per la
violazione di cui al comma 4, trova applicazione la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo
23 aprile 2004, n. 124,
e successive modificazioni. La
diffida
prevede, in relazione
alla quota d'obbligo
non coperta, la
presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o
la stipulazione del
contratto di lavoro
con la persona
con
disabilita' avviata dagli uffici.»;
3) il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
«5. Gli importi delle
sanzioni amministrative di cui al
comma 1
sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del
lavoro e
delle politiche sociali.».
2. All'articolo 4, comma
1, della legge 20 maggio 1970, n.
300 il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «In mancanza
di accordo,
gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono
essere
installati previa autorizzazione delle
sede territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel
caso di
imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di
competenza di
piu' sedi territoriali,
della sede centrale
dell'Ispettorato
nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo
periodo sono
definitivi.».
3. All'articolo 26 del
decreto legislativo n. 151 del 2015,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 8 e'
aggiunto il seguente:
«8-bis. Le
disposizioni di cui
al presente articolo
non si
applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n. 165.»;
b) al comma 4, dopo le
parole «delle organizzazioni sindacali»
sono inserite le seguenti: «, dei consulenti del lavoro, delle
sedi
territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro».
Capo V
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in
vigore il giorno
successivo a
quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Dato a Vercelli, addi'
24 settembre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del
Consiglio dei
ministri
Poletti, Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Madia, Ministro per
la
semplificazione e la
pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando